Manutenzone Ambientale

Decreto Ministeriale 7 luglio 1997, n. 274

1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attivita' di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono cosi' definite:


a) Attivita' di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;



b) Attivita' di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

c) Attivita' di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perche' parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perche' molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione puo' essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

d) Attivita' di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

e) Attivita' di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attivita' di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la
temperatura, l'umidita' e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.